Occupare gli spazi dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici per sostare o fermarsi senza procedere a ricaricare il veicolo alla colonnina elettrica è vietato dal Codice della Strada e comporta multe da 87€ a 344€ (da 41€ a 168€ per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote), oltre alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo.
La sosta o la fermata negli stalli per le auto elettriche è quindi vietata dall’articolo 158 del Codice della Strada e questo divieto include non solo le auto non elettriche che parcheggiano sugli stalli dedicati alle auto a batteria ma anche le auto elettriche che hanno terminato la ricarica da almeno un’ora con l’eccezione dell’orario notturno dalle 23:00 alle 7:00 ma non per i punti di ricarica di potenza elevata superiore a 22kW.
Facciamo chiarezza e leggiamo nello specifico le norme relative all’occupare lo stallo di una colonnina elettrica senza ricaricare:
1. La fermata e la sosta sono vietate:
[…]
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
Codice della Strada, art. 158
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.
Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
In merito alle sanzioni, sempre sul Codice della Strada, nell’articolo 158 si legge che:
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli.
Codice della Strada, art. 158
Da qui, possiamo sintetizzare quali sono le sanzioni amministrative:
- Ciclomotori e motoveicoli a due ruote: da 41€ a 168€
- I restanti veicoli: da 87€ a 344€
Gli organi di polizia, come si legge nell’articolo 159 del Codice della Strada, dispongono la rimozione dei veicoli nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2 e 3, quindi comprendendo l’articolo 158 appena citato anche in merito all’occupazione degli stalli riservati alle auto elettriche in ricarica.
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